Il particolare momento storico che stiamo attraversando per la grave crisi economica globale che ha investito anche il nostro paese, uno dei più indebitati d’Europa, si riflette in maniera pesante anche sulle nostre imprese – specie quelle medio piccole - che non riescono ad incassare in tempi ragionevoli le somme derivanti da crediti maturati verso la pubblica amministrazione ma, che nel contempo sono sottoposte a richieste pressanti da parte stessa P.A. (vedi INPS) quando è essa stessa creditrice delle imprese in base al principio: tu paga subito io pago quanto posso ( quando voglio)!
Sulla materia è intervenuto il TAR della PUGLIA cioè, sui ritardi nei pagamenti della PA, che a volte comportano l'impossibilità per le imprese di mettersi in regola con i contributi previdenziali e dunque di ottenere un documento unico di regolarità contributiva, la cui mancanza a sua volta, comporta l'esclusione dalle gare d'appalto e l'impossibilità di ottenere i pagamenti proprio in ragione di tale irregolarità.
La Prima Sezione del Tribunale Amministrativo della Puglia - presieduta dal Giudice Laura Marzano - con l'ordinanza n. 677 del 13 settembre 2012, - estensore: Giudice Dr. Francesco Cocomile - ha accolto l'istanza cautelare di una ditta che chiedeva l'annullamento del documento di regolarità contabile irregolare rilasciato ad alcuni comuni e del provvedimento INPS con il quale si negava la compensazione dei debiti.
Il provvedimento del TAR fa riferimento all'art. 13 bis, comma 5 decreto legge del 07 maggio 2012 , n. 52 convertito, con modificazioni, nella legge del 06 luglio 2012, n. 94 contenente disposizione in materia di certificazione e compensazione dei crediti vantati dai fornitori di beni e servizi nei confronti delle pubbliche amministrazioni, prevede che “Il documento unico di regolarita' contributiva di cui all'articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' rilasciato anche in presenza di una certificazione, rilasciata ai sensi dell'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come da ultimo modificato dal presente articolo, che attesti la sussistenza e l'importo di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte di un medesimo soggetto”.
Il decreto legge del 07 maggio 2012, n. 52 prevede, che con decreto interministeriale (Ministero Economia e Finanze di concerto con Ministero Lavoro e Politiche Sociali) da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, dovranno essere stabilite le modalità attuative per il rilascio della certificazione dei crediti.
Tuttavia il TAR della Puglia con l’ordinanza n 677 del 2012, ha statuito che anche in assenza delle norme di attuazione deve, ai fini del rilascio del documento unico di regolarità amministrativa, procedersi alla compensazione dei debiti con i crediti vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni.
Nel caso all’esame dei giudici amministrativi pugliesi, la ditta ricorrente vantava crediti nei confronti dei comuni di gran lunga superiore ai debiti vantati dall’ INPS e, considerato che la emissione di un DURC irregolare avrebbe comportato l’impossibilità per la ditta stessa di incassare i corrispettivi di un contratto di appalto, il TAR con l’ordinanza de quo ha sospeso l’efficacia degli atti impugnati.