Autorizzazione paesaggistica: Interventi esclusi

Dal 6 di aprile sarà più semplice fare molti lavori. Pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 68 del 22 marzo 2017 il decreto del Presidente della Repubblica n. 31 del 13 febbraio 2017 contenente il “Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata”, che entrerà in vigore il prossimo 6 aprile 2017, approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 20 gennaio 2017. Il provvedimento in questione individua una serie di interventi edilizi e opere in aree sottoposte a vincolo paesaggistico -  demanio marittimo/Spiaggie - che sono totalmente escluse dall’obbligo del parere paesaggistico – cioè quelle indicate nell’allegato A del DPR -  e,  altre che invece sono sottoposte all’obbligo dell’autorizzazione paesaggistica ma con  procedura semplificata – elencate nell’allegato B del DPR -. Il regolamento introduce una serie di semplificazioni che riguardano sia l’aspetto documentale, sia le procedure.

Gli interventi edilizi che non necessitano più di alcuna autorizzazione paesaggistica:

opere interne che non alterano l’aspetto esteriore degli edifici, comunque denominate ai fini urbanistico-edilizi, anche ove comportanti mutamento della destinazione d’uso;

interventi sui prospetti o sulle coperture degli edifici, purchè eseguiti nel rispetto degli eventuali piani del colore vigenti nel comune e delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti;

interventi che abbiano finalità di consolidamento statico degli edifici, ivi compresi gli interventi che si rendano necessari per il miglioramento o l’adeguamento ai fini antisismici;

interventi indispensabili per l’eliminazione di barriere architettoniche, quali la realizzazione di rampe esterne per il superamento di dislivelli non superiori a 60 cm;

 installazioni di impianti tecnologici esterni a servizio di singoli edifici non soggette ad alcun titolo abilitativo edilizio, quali condizionatori e impianti di climatizzazione dotati di unità esterna, caldaie, parabole, antenne oppure installazione di pannelli solari (termici o fotovoltaici) a servizio di singoli edifici, laddove posti su coperture piane e in modo da non essere visibili dagli spazi pubblici esterni;

 installazione di dispositivi di sicurezza anticaduta sulle coperture degli edifici;

opere di manutenzione e adeguamento degli spazi esterni, pubblici o privati, relative a manufatti esistenti, quali marciapiedi, banchine stradali, aiuole, componenti di arredo urbano, purchè eseguite nel rispetto delle caratteristiche morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture preesistenti, e dei caratteri tipici del contesto locale;

opere di urbanizzazione primaria previste in piani attuativi già valutati ai fini paesaggistici, ove oggetto di accordi di collaborazione tra il Ministero, le Regioni e gli Enti Locali o di specifica disciplina contenuta nel piano paesaggistico approvato ai sensi dell’art. 143 del codice dei beni culturali;

interventi di manutenzione, sostituzione o adeguamento di cancelli, recinzioni, muri di cinta o di contenimento del terreno, inserimento di elementi antintrusione sui cancelli, le recinzioni e sui muri di cinta eseguiti nel rispetto delle caratteristiche morfotipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti;

sostituzione o messa a dimora di alberi e arbusti, singoli o in gruppi, in aree pubbliche o private, eseguita con esemplari adulti della stessa specie o di specie autoctone o comunque storicamente naturalizzate e tipiche dei luoghi, purchè tali interventi non interessino i beni di cui all’art. 136, comma 1, lettere a) e b) del Codice dei beni culturali, ferma l’autorizzazione degli uffici competenti, ove prevista;

realizzazione di monumenti, lapidi, edicole funerarie ed opere di arredo all’interno dei cimiteri;

installazione di tende parasole su terrazze, prospetti o in spazi pertinenziali ad uso privato;

installazione di insegne per esercizi commerciali o altre attività economiche, ove effettuata all’interno dello spazio vetrina o in altra collocazione consimile a ciò preordinata; sostituzione di insegne esistenti, già legittimamente installate, con insegne analoghe per dimensioni e collocazione. L’esenzione dall’autorizzazione non riguarda le insegne e i mezzi pubblicitari a messaggio o luminosità variabile;

installazione o modifica di impianti delle reti di comunicazione elettronica o di impianti radioelettrici.

          Ulteriori esoneri dall'obbligo di autorizzazione paesaggistica per  particolari  categorie di interventi sono contenuti nell’art. 4 del DPR n. 68 del 2017.

 

Per altri tipi di interventi edilizi, invece, il procedimento per il rilascio del parere paesaggistico viene semplificato sia nei tempi che nella documentazione e, si tratta di interventi considerati di lieve impatto ambientale.

Inoltre, non si dovrà indire la conferenza di servizi quando per la realizzazione dell’intervento, oltre all’autorizzazione paesaggistica, non sono richiesti altri titoli abilitativi o sono necessari titoli abilitativi semplificati, come la Segnalazione certificata di inizio attività (Scia) e la Comunicazione di inizio lavori asseverata (Cila).

                                                                                      

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