Vademecum di cittadinanza attiva ed esercizio del diritto all’informazione, in territori di navigazione a vista e senza “bussola” che hanno portato al dissesto finanziario del Comune, in assenza di cultura amministrativa o più semplicemente di “ buona amministrazione ”.
La trasparenza, un tema assai caro allo scrivente, è intesa per la prima volta dall’art.11 del D. Lgs. n. 150/2009, come:
accessibilità totale anche attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti istituzionali delle amministrazioni pubbliche, delle informazioni concernenti ogni aspetto dell’organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e dell’utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dai risultati di misurazione dell’attività alla valutazione svolta dagli organi competenti, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di “ buon andamento ed imparzialità ”.
Negli ultimi anni, il principio dell’accessibilità totale agli atti e documenti detenuti dalla pubblica amministrazione in forma diretta e dall’esterno, attraverso i motori di ricerca del WEB, è stato inserito in numerosi provvedimenti normativi, rimasti purtroppo soventemente e scientemente non applicati, in danno di una completa e puntuale informazione, da costituire altresì “ formazione “ del cittadino sui diritti di cittadinanza attiva e sulle imposte forme di pubblicità poste a garanzia anche delle libera concorrenza e della partecipazione democratica alla gestione della cosa pubblica.
Completa e riordina la numerosa e complessa normativa riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, il D. Lgs. 33/2013, che in attuazione della delega conferita al Governo dall’art.1, comma 35, Legge 190/2012, ha lo scopo di trasmettere una maggiore chiarezza sul contenuto degli obblighi di pubblicazione.
Per comodità di consultazione ed al solo scopo di fare informazione sono ad elencare in sintesi e commento personale dello scrivente, i principali punti del provvedimento che seguono:
1. Pubblicità. Viene istituito l'obbligo di pubblicità: delle situazioni patrimoniali di politici, e parenti entro il secondo grado; degli atti dei procedimenti di approvazione dei piani regolatori e delle varianti urbanistiche; dei dati, in materia sanitaria, relativi alle nomine dei direttori generali, oltre che agli accreditamenti delle strutture cliniche.
2. Trasparenza. Viene data una definizione del principio generale di trasparenza: accessibilità totale delle informazioni che riguardano l'organizzazione e l'attività delle Pubbliche Amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo democratico sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubblicazione dei dati sui siti istituzionali.
3. Pubblicazione dei dati e delle informazioni sui siti istituzionali. Per consentire un'effettiva conoscenza dell'azione delle Pubbliche Amministrazioni e per sollecitare e agevolare la partecipazione dei cittadini, dati e documenti pubblici dovranno essere diffusi e direttamente accessibili sui siti istituzionali.
4. Totale accessibilità. Si stabilisce il principio della totale accessibilità delle informazioni. Il modello di ispirazione è quello del Freedom of Information Act statunitense, che garantisce l'accessibilità di chiunque lo richieda a qualsiasi documento o dato in possesso delle Pubblica Amministrazione, salvo i casi in cui la legge lo esclude espressamente (es. per motivi di sicurezza e di accesso ai dati sensibili della privacj).
5. Accesso civico. Viene introdotto un nuovo istituto: il diritto di accesso civico. Questa nuova forma di accesso mira ad alimentare il rapporto di fiducia tra cittadini e Pubblica Amministrazione a promuovere il principio di legalità (e prevenzione della corruzione). Tutti i cittadini hanno diritto di chiedere e ottenere che le Pubbliche Amministrazioni (nessuna esclusa, se non con finalità privatistiche) pubblichino atti, documenti e informazioni che detengono e che, per qualsiasi motivo, non hanno ancora divulgato e che comunque sono obbligate anche in seguito a pubblicare ed aggiornare, a cura del soggetto individuato come responsabile del piano-programma.
6. Qualità e chiarezza delle informazioni. Si disciplina la qualità delle informazioni diffuse dalle Pubbliche Amministrazioni attraverso i siti istituzionali. Tutti i dati formati o trattati da una Pubblica Amministrazione devono essere integri, e cioè pubblicati in modalità tali da garantire che il documento venga conservato senza manipolazioni o contraffazioni di sorta; devono inoltre essere aggiornati e completi, di semplice consultazione, devono indicare la provenienza ed essere riutilizzabili (senza limiti di copyright o brevetto).
7. Obbligo di durata delle pubblicazioni. Si stabilisce la durata dell'obbligo di pubblicazione: 5 anni che decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui decorre l'obbligo di pubblicazione e comunque fino a che gli atti abbiano prodotto i loro effetti (fatti salvi i casi in cui la legge dispone diversamente). E’ cessata la pubblicazione in cartaceo degli atti a valenza giuridica dal 1° gennaio 2013 e sono pertanto da ritenersi “nulli”, ovverossia privi di efficacia giuridica quelli non pubblicati “ON –LINE”.
8. Amministrazione trasparente. Si prevede l'obbligo per i siti istituzionali di creare un'apposita sezione - "Amministrazione trasparente" - nella quale inserire tutto quello che stabilisce il provvedimento. A titolo informativo e per aprire e chiudere una parentesi, va detto che Il nostro Comune (oggi città), ha recentemente avviato il programma triennale 2015-2017, però non pubblicizzando efficacemente il bando per la presentazione delle osservazioni. L’ASP Zaccagnino, invece è rimasta ancorata a vecchi schemi feudali degli anni 1990 (il termine adoperato è ancora una volta buona ed è voluto) da far arrossire il busto “bronzeo” del fondato re piantato al fresco di piazza 4 novembre ed abbandonato.
9. Piano triennale per trasparenza e integrità. Viene disciplinato il Piano triennale per la trasparenza e l'integrità - che è parte integrante del Piano di prevenzione della corruzione - e che deve indicare le modalità di attuazione degli obblighi di trasparenza e gli obiettivi collegati con il piano della performance.
10. Pubblicazione dei curricula, stipendi e incarichi del personale dirigenziale. Altre precedenti disposizioni riguardavano con il decreto “Brunetta” (e riguardano tutt’oggi) la pubblicazione dei curricula, degli stipendi, degli incarichi e di tutti gli altri dati relativi al personale dirigenziale e la pubblicazione dei bandi di concorso adottati per il reclutamento, a qualsiasi titolo, del personale presso le Pubbliche Amministrazioni. Stop agli stipendi, in caso l'incarico conferito da una pubblica amministrazione, ad esempio ad un esterno, non sia stato regolarmente pubblicato on line sul sito dell'amministrazione. E lo stesso vale per le gare se i relativi bandi non potevano essere conosciuti da tutti.
Tale concetto di trasparenza, è sotteso a favorire la partecipazione attiva dei cittadini (diritto di cittadinanza) e degli stakeholders all’attività delle Pubbliche Amministrazioni ed è funzionale a tre scopi:
- sottoporre a controllo diffuso ogni fase di gestione della performance per consentire il miglioramento, assicurare la conoscenza a cittadini e stakeholders, dei servizi resi dalle amministrazioni in regime di qualità ed economicità, con indicazione espressa delle loro caratteristiche quantitative e qualitative, nonché delle loro modalità di erogazione;
- prevenire fenomeni corruttivi (e no solo reprimere successivamente) ;
- promuovere l’integrità nelle pubbliche amministrazioni, facendo obbligo al dipendente pubblico che ne ha avuta conoscenza per funzione istituzionale - contrattuale, di comunicare all’ANAC (Autorità Nazionale Anti Corruzione, di recente istituzione) quelle ulteriormente imposte ai sensi dell’art.1, com. 51 della legge n° 190/2012 e dell’art.19, com. 5, della legge n° 114/2014.
Per raggiungere tali finalità, ogni amministrazione, sulla base delle linee guida elaborate dall'ANAC: Autorità Nazionale Anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche (ex CIVIT) è tenuta ad adottare un Programma triennale per la trasparenza e l’integrità da aggiornare annualmente.
Ricordo infine ai sordi e ciechi, tenuti pedissequamente a darne precisa e puntuale attuazione delle normativa sopra richiamata, che tale materia, proprio sulla base delle prestazioni di cui all’articolo 117 della Costituzione, nel testo modificato dalla riforma del titolo V, è compresa tra le materie riservate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.
Motivo per cui, l’inadempimento costituisce “violazione di legge “ rilevante, tanto da averlo paragonato ad un “delitto” il mancato raggiungimento di tale “ obbligo “ ed alla pari di altre disposizioni è perseguibile anche penalmente. Per cui le amministrazioni regionali e soprattutto locali, sono tenute a darvi puntuale applicazione e possono esclusivamente ampliare le forme di pubblicità attraverso altri siti molto più accreditati nel fare una puntuale informazione (come avviene con “sannicandro.org”), ma non possono in nessun caso incidere in modo “limitativo sulle informazioni da pubblicare”.
Alla base di tale scelta, ampiamente condivisibile, c’è la considerazione che la così detta “ trasparenza “ sia uno strumento valido per assicurare i valori costituzionali dell’ imparzialità e del “ buon andamento “ delle pubbliche amministrazioni, così come sanciti dall’art.97 Cost., per favorire il controllo sociale o diffuso sull’azione pubblica, per migliorare la qualità dell’attività amministrativa, per promuovere la cultura della legalità e per prevenire i fenomeni corruttivi anche nelle nostre istituzioni locali che hanno portato, proprio secondo la lettera aperta a firma del sindaco P. P. Gualano, all’innalzamento ai livelli massimi dei tributi, in diretta dipendenza della dichiarazione di dissesto finanziario fermo all’accertamento fino al 2011 di una debitoria fuori bilancio di oltre ad €. 13 milioni, però in continua ascesa.
La pubblicazione sui siti pubblici
Il principale strumento attraverso cui il legislatore intende conseguire maggiori livelli di “trasparenza” rispetto all’azione della Pubblica Amministrazione vi è la precisa e puntuale pubblicazione degli atti con modalità e termini pre stabiliti normativamente. Infatti, la pubblicazione sui siti istituzionali delle Pubbliche Amministrazioni delle informazioni previste dal legislatore costituisce un vincolo obbligatorio anche per le regioni e gli enti locali: siamo infatti oggi in presenza di disposizioni regolamentari relative al “livello minimo essenziale” delle prestazioni relative ai diritti “civili e sociali”, ovverossia al controllo indiretto sull’utilizzo di fondi e risorse pubbliche utilizzate che in assenza di controlli vedono un considerevole aumento ingiustificato della spesa a consuntivo.
Tuttavia, la semplice pubblicazione dei dati, non è sufficiente a garantire, da sola, la trasparenza.
I dati pubblicati, infatti, debbono essere chiari, comprensibili, accessibili attraverso i motori di ricerca del WEB.
E’ utile ricordare ai tanti cittadini che in questi pochi giorni mi hanno richiesto di pubblicare alcune ulteriori specificazioni sull’ inadempimento denunciato all’ opinione pubblica, attraverso la lettera aperta pubblicata integralmente da “sannicandro.org”, che nella comunicazione delle informazioni sulle attività della Pubblica Amministrazione attraverso i siti web, entrano in gioco anche i le “ caratteristiche dei siti”, così come delineate dalle ulteriori disposizioni del CAD, secondo le quali: “Le pubbliche amministrazioni centrali realizzano siti istituzionali su reti telematiche che rispettano i principi di accessibilità, nonché di elevata usabilità e reperibilità, anche da parte delle persone disabili, completezza di informazione, chiarezza di linguaggio, affidabilità, semplicità dì consultazione, qualità, omogeneità ed interoperabilità”, che qualora ampliate dalle amministrazioni locali diventano addirittura premianti.
Un caro saluto, di buon lavoro e … ferie al fresco, per questa torrida estate sannicandrese.
G. B. Della Torre