Diritto di recesso contratti a distanza

Quante volte ci e' capitato di essere contattati da operatori telefonici delle varie Telecom, Wind, Tiscali, o di pay tv come Mediaset Premium, Sky, che propongono irripetibili ed imperdibili offerte riguardo connessioni adsl superveloci ed economiche, contratti che permettono di lasciare "subito" Telecom, varie promozioni di servizi aggiuntivi che non modificano i nostri contratti e quant'altro?

Lungi dall'essere attivita' illegali o truffaldine (rari casi a parte) si tratta pur sempre di tecniche di comunicazione pubblicitaria davanti alle quali va fatta molta attenzione perche' offrono la possibilita' -peraltro comoda- di attivare i contratti subito, per telefono.

Il rischio che si corre, beneficiando di tale possibilita' piu' o meno consapevolmente, e' di trovarsi in mano un contratto (o, se questo non arriva, una fattura) non corrispondente a quanto ci e' stato detto telefonicamente quando e' troppo tardi sia per recedere, sia per contestare in modo adeguato (l'utilizzo del servizio vale come una firma).

Per non parlare di quando le attivazioni avvengono nonostante i nostri no od approfittando della nostra richiesta di ricevere semplici informazioni scritte, od addirittura senza alcun contatto preventivo e senza la nostra richiesta.

La normativa in realta' non manca, perche' i contratti a distanza sono, in generale, disciplinati dal codice del consumo all'art. 50 e segg.

Serviva pero' una pronuncia forte delle autorita' competenti, regole piu' precise riguardo alla sottoscrizione dei contratti ed un richiamo a tutte le compagnie telefoniche che fungesse anche da guida per l'utente.

A tal scopo l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni ha emanato, con la delibera 664/06/CONS. del 23/11/06, un nuovo regolamento che disciplina la fornitura dei beni e servizi di comunicazione elettronica resi tramite contratti attivati, e gestiti, a distanza (quindi per telefono, via internet, etc.).

In questi ultimi giorni, a casa di molti sannicandresi, vengono recapitate lettere raccomandate inviate da studi legali di Milano, Napoli, Roma con le quali si diffida la gente ad adempiere presunti pagamenti dovuti ad un noto gestore di telefonia. Nella maggior parte dei casi, gli utenti restano disorientati non riuscendo nemmeno a comprendere quali siano le motivazioni per le quali devono pagare tali somme per contratti e/o consumi telefonici mai effettuati.

In questi casi è bene rivolgersi al proprio avvocato di fiducia che provvederà ad analizzare il caso concreto, cercando di risolvere la problematica seguendo le regole di diritto vigente.

In linea generale, è bene sapere che, il gestore deve fornire all'utente, prima della conclusione del contratto a distanza, tutte le informazioni di cui all'art. 52 del codice del consumo e quelle sugli elementi del contratto che si accinge a concludere previste dall'art. 70 del codice delle comunicazioni elettroniche.

Queste informazioni devono essere rese in modo chiaro, comprensibile ed inequivocabile, con tutti i mezzi adeguati alla tecnica a distanza impiegata.

In caso di violazione a quanto sopra, al gestore puo' essere applicata una sanzione amministrativa pecuniaria variabile da euro 5.800 ad euro 58.000.

La volonta' di aderire al contratto deve risultare, comunque, da un modulo ovvero da altro documento contrattuale -anche elettronico- riportante la data e l'ora dell'avvenuto accordo.

Prima o al massimo al momento dell'inizio dell'esecuzione del contratto l'utente deve ricevere un modulo di conferma del contratto (o il contratto stesso) contenente tutte le informazioni elencate nell'art 50 cod. cons. e nell'art. 70 cod. comunic. elettr.

Se mancano i pressuposti sopra elencati, l'utente deve tentare l'obbligatoria' conciliazione, la quale viene svolta, per le controversie inerenti beni e servizi di comunicazione elettronica, presso i CORECOM regionali.

In tutti i casi e' consigliabile il preventivo invio di una messa in mora per impostare fin da subito la contestazione in modo formale, e poi ricorrere presso il giudice di pace qualora la conciliazione non si concludesse in modo positivo.

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