Televisione rotta? Canone RAI non dovuto

Nei giorni scorsi girava in rete la notizia di una sentenza della Corte Europea dei diritti dell’Uomo che dichiarava l’illeggittimità del canone RAI, notizia prontamente smentita dall’Agenzia dell’Entrate. (Figurarsi se non la smentiva prontamente!)

Adesso, invece una recente sentenza dellla Commissione Tributaria Regionale del Lazio 1^ sezione, la n.597 del 08 ottobre 2013 – Presidente Alfonso LAURO, Relatore Giandomenico TOZZI -, statuisce che il canone RAI non è sempre dovuto.

I giudici tributari romani hanno accolto l’impugnazione di un cittadino il quale, nonostante avesse già inoltrato richiesta di oscuramento delle reti e avesse comunicato il non utilizzo del televisore perchè rotto, si era visto ugualmente recapitare una cartella di pagamento con la quale le veniva richiesto il versamento del canone, con le relative sanzioni, interessi, annessi e connessi!

La 1^ sezione della Commissione Regionale del Lazio, riformando la sentenza di 1° grado, ha ritenuto corretta la condotta del cittadino e, ha dunque annullato la cartella di pagamento impugnata. Quindi si può non pagare il canone Rai, basta inviare alla Direzione RAI Canone della RAI Radiotelevisione Italiana ed all’Agenzia dell’Entrate – Direzione Provinciale di Torino -, una richiesta di oscuramento delle reti, venendo così meno l’obbligo di pagamento.

Come detto, la vicenda riguarda un cittadino che nell’anno 2002 aveva chiesto l’oscuramento delle reti Rai; ha reiterato la comunicazione con altra raccomandata nell’anno 2008, comunicando che l’apparecchio televisivo da lui detenuto, non veniva utilizzato perchè guasto. Nonostante le comunicazioni non aveva ricevuto alcun riscontro. I giudici Tributari di Roma, hanno ritenuto che il comportamento del cittadino era in buona fede, pensando di non dover più versare il canone relativo al suo abbonamento.

Da quanto emerge dal contenuto della sentenza, le argomentazioni del cittadino non sono state contestate né dalla RAI, né tantomeno dall’Agenzia dell’Entate e, quindi i giudici tributari, hanno ritenuto che, la mancata contestazione, rappresenta, in positivo e di per sè, l’adozione di una linea incompatibile con la negazione del fatto ed, inutile provarlo perché non più controverso. La sentenza in questione, a mio avviso rispetta anche la lettera e lo spirito della legge che prevede l’obbligatorietà del canone.

L’art. 1 del Regio Decreto Legge del 21 febbraio 1938, n. 246 “recante disposizioni in materia di disciplina degli abbonamenti alle radioaudizioni” recita “chiunque detenga uno o più apparecchi atti od adattabili alla ricezione delle radioaudizioni è obbligato al pagamento del canone di abbonamento”, ma se l’apparecchio televiso è rotto non è certamente atto alla ricezione e, quindi può solo essere considerato un rifiuto speciale da smaltire a norma di legge, pertanto niente canone!

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