Come ben sanno i cittadini sannicandresi il 16 giugno prossimo scade il pagamento dell'acconto IMU 2020 ( ora ha un nome nuovo). Questa Amministrazione, silente, non ha saputo, o voluto, comunicare ai contribuenti le modalità e le novità in merito.
Tra il 12 e il 13 giugno prossimo il consiglio comunale, con la nuova Giunta e la nuova maggioranza discuterà l'approvazione del Rendiconto della gestione esercizio 2019.
Il PD, solo ora ricorda al Sindaco che il contratto del servizio di riscossione e accertamento dei tributi locali ( IMU,TARI,affissione pubblicità,passo carraio,occupazione suolo pubblico) è scaduto in aprile scorso.E guarda caso era un punto elettorale qualificante con l'intento di svolgerlo, nei migliori dei modi,direttamente dal Comune.
Purtroppo sembra che questa Amministrazione voglia continuare la collaborazione con la So.G.E.T. fino a data da destinare. Ancora una volta il Sindaco disattende agli impegni programmatici (?) stipulati con i cittadini-elettori.
Le novità sono notevoli e molto importanti come di seguito elencati :
Ricordiamo che scade martedì 16 giugno il versamento dell'acconto nuova IMU 2020.
Con la Legge di Bilancio 2020 (L.160/2019) è stata istituita la nuova IMU che incorpora (eliminandola) la TASI, semplificando, in certa misura, i tributi locali.
Quindi dal 2020 la TASI non è più presente (molti sono convinti che sia ancora attiva) e rimane solo IMU.
E' chiaro che anche la quota inquilino non è più presente. E quindi in pratica il proprietario torna a pagare come IMU quella che era la quota inquilino TASI. E' anche evidente che l'inquilino/utilizzatore che negli ultimi anni ha pagato la quota TASI di sua spettanza, da quest'anno non la pagherà più.
L'importo si paga in base ai semestri ma in sede di prima applicazione si paga il 50% di quanto versato come IMU e TASI nel 2019. In realtà la prima applicazione sta creando qualche problema in quanto il 50% del 2019 a volte fa riferimento ad un calcolo dell'imposta che considera anche la quota inquilino e altre possibili riduzioni che però non sono più previste nel 2020. Del resto quella che era la quota inquilino non è che non si paga. Si pagherà comunque a conguaglio con la rata di dicembre.
Sempre per l'acconto, il MEF ha fornito indicazioni ( Circolare 1/DF del 18 Marzo 2020) su come gestire la "prima applicazione" nei diversi casi dove questa non è proprio lineare, indicando le differenti possibilità che si possono presentare per il pagamento dell'acconto nei casi esaminati.
A questo link trovate ulteriori dettagli sulla nuova IMU:
https://www.amministrazionicomunali.it/imu/nuova_imu_2020.php
Al link seguente lo stralcio della 160/2019 con i commi che si riferiscono alla nuova IMU:
https://www.amministrazionicomunali.it/imu/nuova-imu-legge-di-bilancio-2020.php
Al link seguente sono presenti informazioni sul Calcolo IMU versione 2020 e sulle modifiche apportate:
https://www.amministrazionicomunali.it/imu/guida-imu-2020.php
Con gli ultimi aggiornamenti abbiamo introdotto sul calcolo l'esenzione prima rata IMU per gli immobili delle attività turistico-ricettive come previsto dal Decreto Rilancio ( Art.177, comma 1) e inserito il nuovo codice tributo istituito dall'Agenzia delle Entrate per i beni merce ( Codice tributo 3939 risoluzione 29/E del 29/05/2020).
In merito al Decreto Rilancio, abbiamo letto su internet articoli che parlano in maniera errata di esenzione dell'IMU. L'esenzione IMU spetta solo per la prima rata e solo per le attività economiche effettivamente riportate in decreto e in particolare, per la lettera b) del comma 1, dove sono specificate le numerose attività interessate, dove il proprietario è anche gestore dell'attività.
Un'altra modifica che abbiamo introdotto è la possibilità di gestire una differente data di scadenza per l'IMU per il calcolo corretto di sanzione e interessi con il ravvedimento operoso. Alcuni (pochi) comuni hanno già deliberato il differimento della scadenza dell'acconto. Per i Comuni censiti questa possibilità è presente da sistema, per i non censiti è possibile modificare la data in corrispondenza della modifica dell'importo minimo di versamento dovuto.
Il differimento deriva in particolare dal comma 777, lettera b) della Legge 160/2019 che permette ai Comuni di differire le date di scadenza per i tributi locali in particolari situazioni. E' innegabile che l'emergenza Covid-19 è una situazione più che particolare.
Il MEF ieri 8 maggio ha pubblicato una risoluzione ( Risoluzione 5/DF) che chiarisce la possibilità di applicazione del differimento della scadenza IMU da parte dei Comuni, specificando in particolare che il differimento si può applicare sulla quota comunale e non statale (Gruppo D, Codice tributo 3925) dell'imposta (anche se secondo alcuni questa tesi non sarebbe corretta).
A proposito di scadenze di pagamento, ricordiamo che, con il Decreto Fiscale 2020, per i tributi non pagati negli ultimi 5 anni è possibile utilizzare il ravvedimento operoso lunghissimo (oltre l'anno e fino ai 5 anni previsti per il recupero dell'imposta da parte del Comune) con una sanzione ridotta (4,29% dopo il primo e del 5% dopo il secondo anno) e interessi che in questi ultimi anni sono molto bassi. Sempre che il Comune non abbia già avviato l'attività di accertamento.
Il Governo ha dato la possibilità, ai Comuni, di spostare a settembre il pagamento dell'acconto Nuova IMU 2020.
Ma, come tutti sappiamo, erano in corso la soluzione di altri problemi:poltrone da ridistribuire o con la Sinistra o con tanti consiglieri comunali quasi tutti indipendenti che non dovranno dar conto a nessuno. Solo a se stessi.
Dormi, dormi...tranquillo e asciutto...i cittadini ingoiano tutto?
prof. GAMBUTO Antonio (Nino) responsabile politico di " Rinascita cittadina".