La situazione verificatasi a San Nicandro Garganico con la mancata approvazione del bilancio di previsione 2012 da parte del consiglio comunale nei termini stabiliti dal prefetto, è disciplinata dall'art. 1 del Decreto Legge 22 febbraio 2002, n. 13, convertito con modificazioni con la legge 24 aprile 2002 n. 75, le cui disposizioni sono tuttora applicabili. La norma in questione prevede che, "quando il Consiglio non abbia approvato nei termini di legge lo schema di bilancio predisposto dalla Giunta, il Prefetto assegna al Consiglio un termine non superiore a venti giorni per la sua approvazione decorso il quale si sostituisce, mediante apposito commissario, all'amministrazione inadempiente e inizia la procedura per lo scioglimento del Consiglio.
Il legislatore, dunque , nel disciplinare la fattispecie non ha inteso dare rilevanza ai motivi che hanno portato alla mancata approvazione del bilancio ma solo al dato oggettivo della mancata approvazione entro il termine prescritto dalla legge. La diffida del prefetto prima dell'eventuale provvedimento di scioglimento del consiglio comunale è informata al principio di autonomia dell'ente ed al principio costituzionale di leale collaborazione tra istituzioni.
Ma ciò nulla toglie od aggiunge al disposto normativo che è comunque chiaro nell’individuare il percorso da seguire in questi casi. Così come nulla aggiunge e nulla toglie la scelta del sindaco di revocare le dimissioni, sicuramente e presumibilmente ispirate al bisogno di garantire una leale collaborazione al commissario “ad acta” ed al comune di San Nicandro Garganico nell’ordinaria amministrazione. Quindi, la storia purtroppo per i sannicandresi, è finita già dal 22 novembre 2012! La drammaticità della situazione dovrebbe suggerire a tutti di evitare le facili ironie!
Ad ogni buon fine si riportano le conseguenze di diretto impatto sulla cittadinanza dell’eventuale dissesto:
I provvedimenti che debbono essere adottati sono estremamente rigorosi, e soprattutto dolorosi per la comunità, e vanno dalla previsione di aumento delle imposte, delle tasse e dei canoni patrimoniali nella misura massima consentita dalla legge, con il recupero della base imponibile totalmente o parzialmente evasa, quindi per l’imposta comunale sugli immobili, l’Ente deve obbligatoriamente deliberare l’aliquota massime per le tasse e imposte di competenza comunale oltre ad applicare e riscuotere con la massima speditezza i proventi derivanti dal rilascio delle concessioni edilizie; inoltre deve determinarsi in misura tale da assicurare la copertura integrale dei costi di gestione del servizio per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani; dall’ eliminazione dei servizi non indispensabili ed al contenimento degli altri livelli di spesa entro limiti di prudenza e, per i servizi a domanda individuale l’Ente è tenuto ad approvare le tariffe che assicurino la copertura del 36% dei costi complessivi dei servizi con i soli proventi degli utenti.