In Italia ed, anche sulle nostre coste ormai da tempo vengono segnalati con regolarità spiaggiamenti di cetacei, tanto che già dal 1985 opera nel nostro paese il Centro Studi Cetacei con articolazioni su tutto il territorio nazionale.
Grazie al lavoro del Centro studi cetacei, che riceve le informazioni normalmente dalle Capitanerie di Porto, ma anche dalle altre forze dell’ordine operanti in mare, è stato possibile nel tempo monitorare il fenomeno dello spiaggiamento dei cetacei che, nel periodo compreso tra il 1986 ed il 2007 si aggira intorno a circa 3.500 esemplari.
Lo spiaggiamento normalmente avviene perché il cetaceo perde il senso dell’orientamento e, va verso acque poco profonde fino ad arenarsi sulla spiaggia o magari spiaggia traportato dalle correnti marine perché già morto.
In passato in qualche località un cetaceo di grosse dimensioni è stato rimorchiato in alto mare e, fatto affondare, ma attualmente le norme comunitarie e nazionali sembrerebbero vietarlo! Nei giorni scorsi un delfino di circa due quintali si è spiaggiato sul litorale di Torre Mileto creando non pochi problemi per la sua rimozione e smaltimento.
Lo spiaggiamento è stato segnalato al Comune di Lesina dal locale ufficio della Guardia costiera. Con propria ordinanza il Sindaco del Comune di Lesina ha disposto il seppellimento del delfino spiaggiato in località Torre Mileto-Schiapparo, ritenendo sulla base delle informazioni in suo possesso impossibile la rimozione ed il successivo smaltimento in discarica.
Tale provvedimento è stato adottato in applicazione del Regolamento CEE 1069 del 2009, allo scopo di scongiurare rischi di natura igienico – sanitari sollecitato dal servizio veterinario dell’ASL. Rischi connaturati alle esalazioni di gas maleodoranti e dovuti al processo di putrefazione sicuramente agevolato dalla calda stagione calda.
L’art. 19 lett. C del Regolamento CEE 1069 del 2009, prevede che l’autorità competente può consentire lo smaltimento “attraverso incenerimento o sotterramento in loco o attraverso altri mezzi, sotto controlli ufficiali al fine di prevenire la trasmissione di rischi per la salute pubblica e degli animali, dei materiali di categoria 1 di cui all’articolo 8, lettera b), punto ii), di materiali di categoria 2 e di categoria 3 in zone alle quali è praticamente impossibile accedere”.
La decisione del Comune di Lesina di sotterrare il delfino, non è stata ben accolta dai cittadini che hanno protestato e, stanno raccogliendo firme (a quale fine?) e, scatenato l’intervento dell’ENPA (Ente Nazionale Protezione Animali) che ha inviato una nota ai ministeri competenti (Ambiente, Agricoltura, Salute) ed, al Comando Generale delle Capitanerie di Porto per chiedere spiegazioni sulla vicenda in considerazione sia alla tutela della specie che in relazione alla problematiche connesse con la salute pubblica.
Certamente la normativa del settore è complessa e, forse non sufficientemente chiara. Le disposizioni vigenti in materia sono il regolamento CEE n. 1774 del 2002 attualmente sostituito dal regolamento n. 1069 del 2009 ed, il D.L.vo 3 aprile 2006, n. 152 come successivamente modificato ed integrato e, contenente norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati.
La non chiarezza della normativa applicabile nascerebbe dalla lettura dell’art. 185 del D.L.vo 3 aprile 2006 n. 152 nella formulazione modificata dall’art. 13 del D.L.vo 3 dicembre 2010, n. 205 (Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive), che esclude dal campo di applicazione del D.L.vo 152 del 2006, in quanto regolate da disposizioni comunitarie, le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione quindi come nel caso di delfino morto e spiaggiato.
Esclusione, sembrerebbe, riferita alle sole attività disciplinate dalla normativa in materia sanitaria e veterinaria (Regolamento CEE 1069 del 2009) e, non allo smaltimento o recupero di animali morti ricadenti invece sotto il regime della disciplina del D.L.vo 152 del 2006 e, quindi con la qualificazione giuridica degli stessi come “rifiuto”.
Se così è, la disciplina applicabile al caso del delfino spiaggiato sarebbe – il condizionale è d’obbligo - quella contenuta nella parte quarta del D.L.vo 152 del 2006. Il delfino tuttavia, poteva essere rimosso e smaltito in discarica eventualmente previo sezionamento se le dimensioni non ne consentivano la rimozione per intero, ma si legge nell’ordinanza del sindaco di Lesina che la zona ove era spiaggiato è impraticabile!
Almeno il seppellimento è stato fatto ad opera d’arte? Speriamo di si!