I sottoscritti Sig. Palmieri Vincenzo nella qualità di presidente e il Sig. Rispoli Matteo delegato sez. handicap motorio dell’Associazione "il senso della vita", espongono quanto segue:
Si fa seguito alla segnalazione di violazione della normativa sull’eliminazione delle barriere architettoniche, depositata presso la casa comunale di San Nicandro Garganico il 7 novembre 2012 al n. di protocollo 11155 di cui si allega in copia, denuncia fatta da codesta Associazione perché vedeva violati e discriminati i diritti dei portatori di Handicap per l’accesso ai pubblici esercizi (bar, alberghi, pizzerie, negozi, uffici pubblici, ecc) oltre alla mancanza di rampe idonee per l’accesso ai marciapiedi specie quelle a ridosso di dette attività.
Per quanto denunciato è sufficiente prestare attenzione per le vie centrali e commerciali di San Nicandro G.co per rendersi conto di quante attività commerciali sono dotate di scivolo per disabili e quante invece hanno dei gradini di accesso multipli.
Visto il tempo trascorso circa 11 mesi, senza avere avuto alcuna risposta in merito a quanto denunciato, e non avendo chi di dovere preso alcuna iniziativa volta alla risoluzione del problema, anzi si è continuato nel frattempo a dare l’assenso alle richieste di apertura di altre attività commerciali in barba alla legge 104/92 art.24 al DM 236/89, alla L. 13/89 al D.P.R.503/96 e successive modifiche e in generale agli articoli 5.2,5.4,5.5,5.7 del richiamato D.M. LL.PP., di fatto precludendo alle persone disabili “portatori di limitazioni motorie” il divieto di accesso a tali strutture il chè determina una gravissima forma di discriminazione punita, tra l’altro, dall’art.23 comma 5° Legge 104/92 cit..
Tale fatto sembra integrare gli estremi del reato di cui all’art. 24 comma 7° legge 5 febbraio 92 n. 104 che prevede: "Tutte le opere realizzate negli edifici pubblici o privati aperti al pubblico in difformita' dalle disposizioni vigenti in materia di accessibilita' e di eliminazione delle barriere architettoniche, nelle quali le difformita' siano tali da rendere impossibile l’utilizzazione dell’opera da parte delle persone handicappate, sono dichiarate inabitabili e inagibili. Il progettista, il direttore dei lavori, il responsabile tecnico degli accertamenti per l’agibilita' o l’abitabilita' il collaudatore tutti coloro deputati al controllo di tali illeciti, ciascuno per la propria competenza, sono direttamente responsabili. Essi sono puniti con l’ammenda come per legge e con la sospensione dai rispettivi albi professionali per un periodo compreso da uno a sei mesi".
Pertanto i sottoscritti chiedono che venga fatta da parte delle autorità preposte una indagine degli eventuali illeciti di cui alla Legge 104/92 in materia di barriere architettoniche da noi riscontrati e come sopra meglio evidenziato.
Si invita la S.V. Ill.ma entro 30 giorni dal ricevimento della presente, di riscontrare all’indirizzo della scrivente, quali provvedimenti si intendono adottare per la definitiva risoluzione del problema onde evitare denuncia penale per discriminazione sociale nei confronti di persone disabili, si chiede altresì di sapere l’ufficio a cui sarà affidata tale pratica e il responsabile del procedimento, con riserva di costituirsi parte civile.
Delegato Sez. Handicap Matteo Rispoli
Il Presidente Vincenzo Palmieri