«(…) Inoltre, la Regione Puglia correttamente rileva che il decreto commissariale 17 novembre 2009 n. 186/CD, nell’approvare la definitiva localizzazione del nuovo impianto in loc. Gavitella, demandò allo stesso Comune di San Nicandro Garganico la progettazione dell’impianto, l’esperimento della valutazione di impatto ambientale e l’acquisizione di tutti i nulla-osta e pareri a ciò necessari. Dunque, eventuali fattori di impedimento alla realizzazione dell’opera, riguardanti le risorse naturalistiche o la sicurezza dell’impianto, non potranno che essere valutati nel corso dell’iter procedimentale per il quale il Commissario ha delegato proprio il Comune di San Nicandro Garganico».
Così la prima sezione del Tar Bari sul ricorso del 2012, proposto dalla Regione Puglia, contro il Comune di San Nicandro Garganico, il Consorzio ATO Rifiuti Bacino Fg/1; Provincia di Foggia; Consorzio ATO Rifiuti Bacino Fg/4; Presidenza del Consiglio dei Ministri; e con l’intervento di – ad opponendum – Michele Caruso, Incoronata Bortone, Valentino Altieri, Nazario Vocino, Carmine D’Antuono, Costantino Ciavarella, Raffaele Colucci, Nicola Contessa, Nazario Fania, per l’annullamento della deliberazione 21 novembre 2011 n. 54, con cui il Comune di San Nicandro Garganico ha deliberato, in particolare, di annullare la precedente delibera del Consiglio comunale 1 aprile 2009 n. 10 e tutti gli atti successivi; della deliberazione 23 marzo 2011 n. 14, con cui il Comune di San Nicandro Garganico ha avviato il procedimento di annullamento in autotutela; di ogni altro atto o provvedimento lesivo, quantunque non noto.
La controversia in esame trae origine dal decreto 31 gennaio 2007 n. 49/CD, con cui il Commissario delegato per l’emergenza ambientale, prendendo atto delle problematiche insorte per la localizzazione dei nuovi impianti nel territorio dei Comuni di Vieste e Lesina, stabilì di avviare il procedimento di realizzazione di un nuovo unico impianto (costituito da una linea di stabilizzazione, una linea di selezione ed una discarica di servizio e soccorso), destinato a servizio del bacino FG1.
Il decreto commissariale dispose, a tal fine, che “La Provincia di Foggia, di intesa con l’Autorità per la gestione dei rifiuti urbani nel bacino FG1, individua entro 90 giorni dalla notifica del presente provvedimento, nel rispetto dei criteri di localizzazione contenuti nella pianificazione regionale, il sito unico ove realizzare il sistema impiantistico complesso a servizio del bacino FG1, previa volontà positiva del Comune nel cui territorio è individuato il sito di che trattasi”, con espressa esclusione dell’area del Parco Nazionale del Gargano e delle aree interessate da vincoli di tutela degli habitat naturali e nel rispetto delle prescrizioni del piano paesaggistico regionale.
Con deliberazione consiliare 1 aprile 2009 n. 10, il Comune di San Nicandro Garganico approvò le risultanze del presupposto studio di analisi e valutazione ambientale e deliberò la propria candidatura alla localizzazione del nuovo impianto, indicando quattro siti idonei (con preferenza per il sito “D” – loc. Gavitella). L’Assemblea dell’A.T.O. FG1, con deliberazione 15 aprile 2009 n. 2, approvò con voti unanimi la localizzazione dell’impianto nel Comune di San Nicandro Garganico.
In ragione della perdurante inerzia della Provincia di Foggia ed avvalendosi dei poteri attribuiti con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 gennaio 2009 n. 3733, il Commissario delegato per l’emergenza ambientale nella Regione Puglia, con decreto 17 novembre 2009 n. 186/CD (pubblicato sul B.U.R.P. n. 190 del 26 novembre 2009), approvò la definitiva localizzazione del nuovo impianto per il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti urbani nel Comune di San Nicandro Garganico – loc. Gavitella, demandando allo stesso Comune, di concerto con l’A.T.O. FG1, la progettazione dell’impianto, l’esperimento della valutazione di impatto ambientale e l’acquisizione di tutti i nulla-osta e pareri a ciò necessari. Con la deliberazione 21 novembre 2011 n. 54 (impugnata), il Comune di San Nicandro Garganico ha annullato in autotutela la propria precedente deliberazione 1 aprile 2009 n. 10.
Fonte: statoquotidiano.it