La Corte Costituzionale ha annullato i decreti di nomina dell'avvocato Stefano Sabino Francesco Pecorella a commissario straordinario dell'Ente Parco Nazionale del Gargano perchè scelto dal ministro dell'Ambiente Stefania Prestigiacomo senza la necessaria intesa con il presidente della Regione Puglia Nichi Vendola.
La Consulta - con la sentenza 255 scritta dal giudice Alfio Finocchiaro - ha così accolto i tre ricorsi presentati dalla Regione Puglia dichiarando che non spettava allo Stato la nomina del Commissario 'in quanto avvenuta senza che fosse avviato e perseguito ed effettivamente espletato il procedimento per raggiungere l'intesa' con la Regione, così come previsto dall'art.9, comma 3, della legge 394 del 1991.
'Con riferimento a vicende relative ad altri enti di analoga natura - si legge nella sentenza - la Corte ha affermato la legittimità della nomina di un commissario straordinario, in assenza del raggiungimento dell'intesa, solo se, in applicazione del principio di leale cooperazione, si sia dato luogo ad uno sforzo delle parti per dar vita all'intesa, da realizzare e ricercare, laddove occorra, attraverso reiterate trattativè. In questo caso - fa notare la Consulta - alla scadenza del precedente commissario Gatta, la Regione Puglia ha sollecitato un incontro, ma a questa richiesta il ministro dell'Ambiente non ha risposto, limitandosi a chiedere una formale intesa sul nome dell'avv. Pecorella, nominato commissario straordinario il giorno dopo, 'senza dunque neppure dare il tempo alla Regione di esprimere il proprio parere'.
'Successivamente - si legge nella sentenza - il presidente della Regione ha chiesto nuovamente un incontro (così implicitamente mostrando di non gradire la persona nominata commissario straordinario), ma ancora una volta il ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare ha provveduto a nominare commissario straordinario l'avvocato Pecorella'.
Per la Consulta, dunque, è 'palese che il ministro non ha cercato di raggiungere un accordo, ma ha aggirato la norma che prevede l'obbligo dell'intesa, perchè, da un lato, ha proposto un solo nome e, dall'altro, ha non solo rifiutato tutte le proposte di incontro provenienti dalla controparte, ma ha anche nominato commissario straordinario proprio la persona implicitamente rifiutata da quest'ultima'.
Fonte: ANSA