Il Tribunale Amministrativo Regionale non ha applicato la sospensiva alla delibera di annullamento dell'impianto di biostabilizzazione nel comune di San Nicandro Garganico. E' quanto emerge dall'ordinanza del TAR emessa lo scorso 22 marzo, dopo che la Regione Puglia aveva impugnato la delibera di annullamento adottata dal Consiglio Comunale, ritenendola illegittima.
Il ricorso della Regione, infatti, chiedeva l'annullamento della delibera "previa sospensione dell'efficacia", cioè la sospensione degli effetti della delibera nel periodo necessario al Tribunale per emettere il giudizio definitivo che accoglierà o meno il ricorso. Il TAR, invece, ha ritenuto non necessaria la sospensiva, in quanto "non arrecherebbe - si legge nell'ordinanza - alcuna utilità concreta ed immediata all’Amministrazione ricorrente, avuto riguardo alla lunghezza ed alla complessità della procedura di realizzazione dell’impianto di trattamento dei rifiuti". Inoltre, non ricorre il periculum in mora, cioè il pericolo che nel frattempo la delibera impugnata produca effetti potenzialmente dannosi.
Soddisfazione, seppure non in forme ufficiali, è stata espressa dai locali esponenti di UDC, PDL e Comitato antidiscarica, oltre che dal sindaco Monte e da gran parte dell'Amministrazione che ha promosso l'annullamento. Da parte di chi ha sempre ritenuto che la realizzazione dell'impianto complesso avrebbe portato benefici per la città, invece, si confida che il TAR nel giudizio in merito annulli la delibera, trovando speranza nelle parole dell'ordinanza stessa dove si legge che "la delibera impugnata presenta molteplici profili di perplessità e contraddittorietà, tali da far ritenere che il ricorso proposto dalla Regione Puglia possa trovare accoglimento nella fase del merito".
Una partita, dunque, ancora tutta da giocare e che vedrà la conclusione, salvo ricorso a secondo grado di giudizio, solo con la sentenza del TAR che, comunque, deve ancora pronunciarsi se accogliere o meno il ricorso della Regione.
Staff sannicandro.org