Il sindaco facente funzioni, Carmela Cataluddi, con un'ordinanza pubblicata poco fa, dispone la chiusura di parchi e aree pubbliche, dalle ore 20:00 alle ore 06:00. Di seguito il testo dell'ordinanza.
ORDINA
- è vietato l’uso, dalle ore 20,00 alle ore 6,00, di tutte le aree della città ove insistono aree attrezzate a parco giochi per bambini ivi compreso il campo di calcetto posto in via san Cristoforo, anch’esso motivo di assembramento;
- la chiusura del parco san Michele, del parco di piazza A. Moro (ex Piazza del Popolo), del parco della Rimembranza (interno villa comunale di piazza IV Novembre), del tratto di villa comunale antistante al viale Papa Giovanni XXIII° (ad eccezione del solo transito pedonale all’interno della stessa), e, del tratto di villa comunale antistante l’edificio scolastico di piazza IV Novembre (ad eccezione del solo transito pedonale all’interno della stessa), largo Castello;
- è vietato il consumo in luogo pubblico all’aperto, su tutto il territorio comunale, di alimenti e bevande in qualsiasi contenitore;
DISPONE
che la presente ordinanza, valida da oggi e fino al 16 maggio 2021 dalle ore 20,00 alle ore 6,00, sia resa nota a tutti gli interessati mediante pubblicazione all’Albo Pretorio online di questo Comune, sulla home page del sito istituzionale, e che venga trasmessa:
- Prefettura Foggia
- Questura Foggia
- Al Comando dei Carabinieri
- Alla Tenenza Guardia di Finanza
- Al Comando di Polizia Municipale
- Ai responsabili di settori dell’Ente cui la presente fa riferimento, perché ottemperino a quanto nella presente ordinato.
La Polizia Municipale e le Forze dell’Ordine sono incaricate dell’attuazione della presente ordinanza, intimando anche l’immediata cessazione dell’illecito da parte degli autori.
Per la violazione degli obblighi di cui alla presente ordinanza si applica l’art. 4 del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, secondo le specifiche tipologie di violazione con l’irrogazione delle relative sanzioni amministrative e secondo le modalità ivi previste, ivi comprese le sanzioni amministrative dettate dal D. Lgs 267/2000, art. 7 bis.
Eventuali disposizioni in contrasto con la presente ordinanza sono da intendere abrogate, per tutto il periodo di validità della presente ordinanza.