E' praticamente emergenza - ogni anno sembra con maggiore evidenza - per la situazione che molti cittadini ritengono ormai insostenibile riguardo alla sosta di camper e autovetture (la foto ne ritrae una decina in pochi metri quadrati, nda) a ridosso del mare, in località Torre Mileto. Un problema di non poco conto, che nel 2009 aveva spinto il sindaco Squeo ad emettere un'ordinanza di divieto di sosta e ancoraggio. Della quale, benché vigente, ad oggi sembrano perse le tracce, insieme ai segnali di divieto che sono praticamente spariti nel tempo.
La questione, tuttavia, è molto più complessa e contempla un insieme di fattori, tra cui la proprietà del luogo che è quasi totalmente privata (fam. De Gragorio Cattaneo, eredi del principe), mentre il suolo pubblico si limita ad una particella catastale (dove si ubicava il chiosco Mammaliturchi), alla strada e al demanio marittimo. E proprio sull'aspetto demaniale, oltre che sul problema generale, abbiamo chiesto un approfondimento all'avvocato Angelo Ruberto, che cura già una rubrica di approfondimenti legali e giuridici sul nostro sito: ecco cosa ci dice.
La problematica va affrontata considerando che parte dell’area che si trova compresa tra la torre (lato Rodi Garganico) e le spiagge attrezzate (lato San Nicandro Garganico), è di proprietà privata, benché si trovi a pochi metri dalla battigia (la battigia è quella parte di spiaggia contro cui le onde sbattono al suolo, che viene, o almeno dovrebbe venire, periodicamente monitorata dalle autorità preposte – Capitanerie di Porto di concerto ed Enti tecnici territoriali – alla difesa delle coste, per rilevare tempestivamente gli eventuali spostamenti della linea di costa e prendere le misure necessarie). La parte demaniale in questione, ove vige il potere di disciplina della pubblica amministrazione (Regione Puglia di concerto con la Direzione Marittima di Bari e Capitaneria di Porto) è di scarso rilievo a causa della limitata profondità della sua estensione. In questa parte, l’ordinanza del 12 maggio 2017 emessa dalla Regione Puglia, all’art. 3 “Prescrizioni sull’uso del demanio Marittimo”, punto a) vieta di "campeggiare con tende, roulotte, camper ed altre attrezzature o installazioni impiegate a tal fine … omissis..”.
Cosa diversa è la questione per l’area retrostante al demanio marittimo di proprietà privata, ove non vige e non potrebbe vigere l’ordinanza balneare. Tuttavia se è pur vero che in tale area non trova applicazione l’ordinanza balneare, è anche vero che le aree private che si trovano ubicate a meno di trenta metri dal demanio marittimo sono soggette alla disciplina dell’art. 55 del Codice della Navigazione e l’utilizzo di queste aree a fini commerciali e non, è soggetta ad autorizzazione – sotto forma di nulla osta – del Capo del Compartimento Marittimo (comandante della Capitaneria di Porto competente per territorio). Questo, salvo che l’utilizzo dell’area non sia stata disciplinata dai piani regolatori comunali approvati dall’Autorità Marittima.
Infatti, i comuni devono essere preventivamente avvertiti dell’obbligo di sottoporre le previsioni dei piani regolatori rivieraschi (c.d. Piano delle Coste, ndr) al preventivo esame dell’Autorità Marittima sia per quanto attiene il demanio marittimo vero e proprio, ma anche per quanto concerne l’area di rispetto (cioè quella insistente entro i 30 m dal demanio marittimo), nonché per tutto quanto comunque possa interessare il demanio marittimo e le aree circostanti in quanto interessanti, comunque, ad "una collettività indeterminata di soggetti considerati uti cives, ossia titolari di un pubblico interesse di carattere generale", come nel caso delle aree private site a Torre Mileto e comprese tra il demanio e la strada provinciale.
Ma non solo: l’utilizzo di queste zone site nei trenta metri dal demanio comporta problematiche anche di carattere doganale. Infatti l’art.19 del D. Lgs. n. 374 del 8 novembre 1990 (rubricato “Edifici in prossimità della linea doganale e nel mare territoriale”), così dispone:“1. È vietato eseguire costruzioni ed altre opere di ogni specie, sia provvisorie sia permanenti, o stabilire manufatti galleggianti in prossimità della linea doganale e nel mare territoriale, nonché spostare o modificare le opere esistenti, senza l´autorizzazione del direttore della circoscrizione doganale … omissis”. L’autorizzazione doganale sarà pertanto necessaria per tutti gli interventi che vanno ad incidere sull’aspetto fisico dell’area, nonché per tutte quelle opere ancorate al suolo, anche a carattere stagionale (posa di ombrelloni stagionali, gazebo, tende, camper ecc.), che per le loro caratteristiche possano rappresentare un ostacolo alla libera visuale.
In buona sostanza alla luce delle disposizioni di cui all’art. 55 del Codice della Navigazione e dell’art. 19 del decreto legislativo 374 del 1990 il Comune ,nell’ambito dei suoi poteri in materia urbanistica potrebbe, anzi a mio avviso dovrebbe, di concerto con la Capitaneria di Porto e la Circoscrizione Doganale, disciplinare l’uso di tali aree, in maniera tale che il loro utilizzo, indipendentemente se fatto a titolo gratuito od oneroso, non collida con i pubblici usi del mare! In assenza di disciplina, le predette aree vengono utilizzate “ad libitum!”.
Angelo Ruberto