La Regione Puglia ha presentato, nei giorni passati, il ricorso al TAR contro le delibere del Consiglio Comunale di San Nicandro Garganico che prevedono l’annullamento della realizzazione dell’impianto complesso.
Il ricorso della Regione fa notare come, con la nota n. 6443 del 27 luglio 2007, il Comune di San Nicandro Garganico aveva dato la disponibilità alla Provincia di Foggia ad ospitare un impianto di biostabilizzazione per il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti prodotti dai Comuni appartenenti all’ATO FG1. Inoltre, dopo aver redatto uno studio di Analisi e Valutazione Ambientale era stato individuato anche il sito su cui far sorgere l’impianto, ovvero in località Gavitella. In seguito il Comune chiese alla Regione Puglia di utilizzare le somme residue in bilancio per avviare l’espletamento delle procedure di progettazione dell’impianto.
«Incredibilmente – cita testualmente il ricorso – in palese contrasto e sovvertendo tutto l’iter procedimentale e in virtù di un radicale mutamento di indirizzo politico, seppur a fronte dei pareri negativi resi sia dal Responsabile del Servizio Sviluppo del Territorio che da quello del Servizio Contabilità e Bilancio, con delibera di C.C. n.14 del 23.3.2011 il Comune di San Nicandro Garganico deliberava l’avvio del procedimento di annullamento della precedente deliberazione del C.C. n. 10/2009, finalizzato al ritiro della propria candidatura ad ospitare e localizzare il citato impianto complesso ed integrato».
Il procedimento, ritenuto dunque illegittimo dalla Regione, è stato poi finalizzato nel Consiglio Comunale del 21 novembre 2011. Le accuse con cui la Regione Puglia chiede l’annullamento delle delibere sono: carenza di potere ed illegittimo esercizio della potestà di autotutela, violazione del principio costituzionale di leale collaborazione tra pubbliche amministrazioni, violazione e falsa applicazione dei principi generali in materia di formazione e imputabilità soggettiva degli atti di organi collegiali, eccesso di potere per travisamento ed erroneo apprezzamento dei presupposti in fatto ed in diritto, difetto di motivazione, contraddittorietà, illogicità e sviamento.
In sostanza l’annullamento potrebbe creare un’emergenza ambientale nella zona, argomento soggetto proprio in questi giorni in Provincia in quanto la discarica di Cerignola non può più smaltire i rifiuti di tutto il Gargano sopportando un carico quadruplo rispetto al limite possibile. Inoltre, sottolinea la Regione, «la manovra di risanamento che l’Ente ha in corso è ancorata alla realizzazione dell’impianto complesso ed integrato per la gestione dei rifiuti del Bacino dell’ATO FG1, come disposto con la deliberazione di C.C. n. 54 del 9.10.2010, esecutiva ai sensi di legge».
Potrebbero infine essere chiesti al Comune i danni economici causati dall’improvviso annullamento del progetto, nonché le spese già sostenute per le prime fasi di studio e progettazione, quantificabili a circa 300000 €.
Il Comune, preso atto del ricorso al TAR della Regione Puglia e data l’importanza del giudizio, ha subito nominato un avvocato per difendersi dalla controversia con la Regione, conferendo l’incarico a Pasquale Medina che avrà dunque il compito di avvalorare le decisioni prese dal Comune, impegnando 8000 € dal bilancio comunale (di cui 6000 Euro di compensi imponibili e il restante per spese vive).
Si allega per completezza il testo integrale del ricorso al TAR della Regione Puglia e della delibera della Giunta Comunale
Staff sannicandro.org