Pneumatici Invernali, pubblicata la direttiva del Ministero

L'elenco delle strade pugliesi interessate all'obbligo

Pubblicata sulla gazzetta ufficiale del 30 gennaio 2013 la direttiva del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, contenente disposizioni in materia di obbligo delle gomme invernali per gli autoveicoli.

La direttiva prevede, che fuori dai centri abitati, lungo le strade frequentemente interessate da precipitazioni nevose e fenomeni di pioggia ghiacciata durante il periodo invernale, gli enti proprietari (Comuni, Provincie, ecc) o i concessionari (Anas) possono prescrivere l’obbligo per i veicoli a motore dei pneumatici invernali (gomme termiche) ovvero abbiano a bordo le catene. L’obbligo non riguarda i ciclomotori a due ruote e i motocicli.

Il provvedimento viene adottato ai sensi dell’art 6, comma 4° lettera c) del decreto legislativo n. 285 del 1992 (codice della strada). “Se ne dovessero ricorrere le condizioni i comuni possono adottare gli stessi provvedimenti anche all'interno dei centri abitati ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo n. 285/1992”.

La direttiva prevede inoltre, allo scopo di garantire uniformità normativa sul tutto il territorio italiano, l’obbligo per il periodo compreso tra il 15 novembre e il 15 aprile. Gli enti proprietari o concessionari che avessero già adottato provvedimenti con periodi diversi, dovranno emettere un nuovo provvedimento indicando come periodo, quello compreso tra 15 novembre ed il 15 aprile. In Puglia, ad es. l’Anas aveva previsto l’obbligo dal 01 dicembre al 31 marzo.

Le gomme invernali utilizzabili devono essere di tipo omologato (Direttiva 92/23/CEE e relativo regolamento UNECE), e, devono riportare impresso il marchio di omologazione. Per quanto riguarda, invece, le attrezzature alternative alle gomme invernali sono quelli di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 maggio 2011 - Norme concernenti i dispositivi supplementari di aderenza per gli pneumatici degli autoveicoli di categoria M1, N1, O1 e O2 e, quelli rispondenti alla ÖNORM V5119 per i veicoli delle categorie M, N e O superiori, così come è fatto salvo l’impiego dei dispositivi già in dotazione, purchè rispondenti alle prescrizioni previste dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 13 marzo 2002 - Norme concernenti le catene da neve destinate all’impiego su veicoli della categoria M1.

Nel periodo compreso tra il 15 novembre ed il 15 aprile ed, ove vige l’obbligo delle gomme invernali o delle catene, i ciclomotori a due ruote e i motocicli possono circolare solo in assenza di neve o ghiaccio sulla strada. L’obbligo delle gomme invernali deve essere segnalato a mezzo di segnaletica di tipo verticale e, sarà vigente anche al di fuori del periodo sopra indicato, in caso di precipitazioni nevose o di piogge ghiacciate.

I tratti di strada statale interessati all’obbligo nella Puglia sono:

SS 7 “Via Appia” dal km 591,741 al km 627,250 (confine regionale – Palagiano);
SS 17 “Dell’Appennino Abruzzese ed Appulo Sannitico” dal km 273,379 al km 284,000 (confine regionale – Variante di Volturara);
SS 17 var “Variante di Volturara” TUTTA;
SS 89 “Garganica” dal km 105,300 al km 145,300 (Vieste – Mattinata)
;
SS 89 dir B “Garganica” TUTTA
;
SS 90 “Delle Puglie” dal km 48,320 al km 67,200 (confine regionale – sp 113 a Monte Calvello);
SS 93 “Appulo Lucana” dal km 20,750 al km 41,570 (Canosa – confine regionale);
SS 96 “Barese” dal km 55, 790 al km 105,500 (Gravina – confine regionale);
SS 99 “Di Matera” dal km 1,400 al km 10,500 (Altamura – confine regionale);
SS 100 “Di Gioia del Colle” dal km 18,000 al km 66,600 (Casamassima – Mottola);
SS 170 dir A “Di Castel del Monte” TUTTA;SS 172 “Dei Trulli” dal km 1,400 al km 60,400 (Casamassima – Crispiano);
SS 172dir “Dei Trulli” TUTTA;
SS 272 “ Di San Giovanni Rotondo” dal km 11,100 al km 56,600 (sp 28 Pedegarganica – Monte Sant’Angelo);
SS 655 “Bradanica” dal km 31,000 al km 40,865 (casello A16 di Candela – confine regionale).

Angelo Ruberto

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