In seguito al comunicato dello scorso 14 settembre a firma del Consigliere Comunale Mario Lucio Giordano (leggi qui), ci scrive oggi Rosa Barbano Di Maggio, attualmente incaricata come RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione) presso la Direzione Didattica Statale "Piazza IV Novembre" e presso la Scuola Secondaria di I Grado "D'Alessandro - Vocino" di San Nicandro Garganico (FG).
La frase che Barbano Di Maggio accusa di non essere veritiera è: «Ma è avvenuto l’imponderabile. La responsabile per la sicurezza delle scuole, che è la stessa per la scuola di piazza IV novembre, mentre l’anno precedente ha consentito che la scuola utilizzasse una delle ali dove non si stavano effettuando i lavori, nonostante ci fosse cantiere nell’altra ala, in questa circostanza non lo ha consentito. Perché non lo abbia fatto? Non ci è dato sapere. Possiamo supporre che il terremoto del 24 agosto nel Centro Italia abbia influito su un suo eccessivo zelo. Sicuramente, pensiamo che avrà avuto le sue buone ragioni che si sono palesate come detto solamente 10 gg. fa».
La risposta del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione si suddivide in più punti, che per completezza riportiamo nella loro forma integrale:
- in qualità di RSPP, cioè di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (e non di "Responsabile della Sicurezza", appellativo, questo, che qualifica il Dirigente Scolastico e non il consulente esterno), la sottoscritta assolve ad alcuni compiti specificamente individuati nel D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i, tra i quali non c'è quello di "consentire" o "non consentire" l'accesso ad un edificio scolastico, la cui sicurezza strutturale rimane nella responsabilità dell'Ente Proprietario dell'Immobile, nella fattispecie del Comune di San Nicandro Garganico;
- nel caso specifico, prima nel Plesso di Piazza IV Novembre, poi in quello di Via dei Sanniti, sono stati eseguiti (e sono ancora in corso) lavori di ristrutturazione gestiti direttamente dal Comune (Stazione Appaltante), la cui direzione dei Lavori è stata affidata a Tecnici incaricati dal Comune di San Nicandro Garganico;
- la normativa di sicurezza sancisce specifiche regole per il coordinamento in caso di interferenze, chiaramente enunciate nell'articolo 26, comma 3-ter, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
- tale norma stabilisce, nel caso in cui si ravvisino possibili interferenze, l'obbligo per la stazione appaltante di redigere il DUVRI recante "una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall’esecuzione del contratto", documento che, per inciso, non è stato mai sottoposto alla sottoscritta per la necessaria "integrazione" normativa prevista, in quanto il committente (stazione appaltante) si suppone abbia escluso qualunque rischio interferenziale, ritenendone non necessaria la redazione;
- non era nel potere/dovere della sottoscritta, ma della stazione appaltante, verificare se fossero o meno possibili interferenze, sulla base delle lavorazioni previste che solo il Comune poteva conoscere;
- ne consegue che, per i lavori di Piazza IV Novembre, la sottoscritta non aveva poteri in ordine alla possibilità di utilizzo dell'ala in concomitanza con l’esecuzione dei lavori: una tale decisione (qualora possibile) doveva risultare quantomeno da un atto ufficiale a firma della sottoscritta;
- in prossimità dell'apertura dell’anno scolastico in corso, la sottoscritta, invitata dal Dirigente Scolastico dell'Edificio D’Alessandro- Vicino, si è presentata per un sopralluogo ricognitivo, volto a verificare le condizioni di utilizzabilità del Plesso o di parte di esso; in quella occasione, il Direttore dei Lavori ha addirittura impedito alla sottoscritta di poter accedere nell'edificio in quanto si trattava di “area di cantiere” ";
- sicché, neanche per i lavori di tale Plesso, alla sottoscritta è addebitabile il mancato utilizzo dell'ala dell’edificio scolastico, come confermato dall'assenza di un atto formale in merito e di un relativo DUVRI redatto dalla Stazione Appaltante;
- la sottoscritta non ha mai palesato (né poteva palesare) alcun atto di consenso e/o di diniego per l'utilizzabilità degli edifici scolastici;
- a conferma di quanto sopra specificato è intervenuta, in data 7 novembre 2016, una autorizzazione che, coerentemente con quanto sopra affermato, non è della sottoscritta, ma degli stessi soggetti a cui tali decisioni competono: sarà sufficiente visionare i documenti per rendersene conto.
In conclusione Rosa Barbano Di Maggio ha voluto lasciare un’ultima dichiarazione: «Un’ultima considerazione: un eventuale "eccesso di zelo", probabilmente, in altri tempi ed in altri luoghi, avrebbe salvato molte vite».